IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 della L.R. 6 agosto 1992, n. 76 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti ed ai segretari delle commissioni sanitarie per l'accertamento delle minorazioni e delle malattie invalidanti di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 operanti nell'ambito delle Unita' Locali Socio-Sanitarie spetta un gettone di presenza pari a L. 50.000 lorde per ciascuna-seduta. Ai soli componenti le commissioni di cui al precedente comma com- pete, altresi', un compenso forfettario lordo di L. 5.000 per ogni soggetto visitato (pratica definita).