IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  1  della  L.R.  6  agosto  1992,  n.  76 e' sostituito dal
seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai componenti ed ai segretari delle commissioni sanitarie  per
l'accertamento  delle minorazioni e delle malattie invalidanti di cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 operanti nell'ambito delle  Unita'
Locali Socio-Sanitarie spetta un gettone di presenza pari a L. 50.000
lorde per ciascuna-seduta.
   Ai  soli componenti le commissioni di cui al precedente comma com-
pete, altresi', un compenso forfettario lordo di L.  5.000  per  ogni
soggetto visitato (pratica definita).